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Sez. 3, Sentenza n. 3300 del 14/07/1989 (Rv. 463366 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - DEL POSSESSORE DI LAUREA O DIPLOMA DI SCUOLA DI INDIRIZZO AGRARIO O FORESTALE - REQUISITO DELLA DISPONIBILITÀ NELLA FAMIGLIA DI UN'UNITÀ COLTIVATRICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463366-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - SOGGETTI EQUIPARATI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - DEL POSSESSORE DI LAUREA O DIPLOMA DI SCUOLA DI INDIRIZZO AGRARIO O FORESTALE - REQUISITO DELLA DISPONIBILITÀ NELLA FAMIGLIA DI UN'UNITÀ COLTIVATRICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

In tema di affitto di fondo rustico, ed al fine del riconoscimento del diritto di ripresa in favore del concedente equiparato al coltivatore diretto, per il possesso di laurea o diploma di scuola di indirizzo agrario o forestale (art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in relazione all'art. 7 della legge medesima), il requisito della disponibilità nella famiglia di un'unità coltivatrice, di età inferiore ai cinquantacinque anni e con apporto lavorativo pari ad un terzo delle normali esigenze di coltivazione, non è necessario quando il fondo stesso, per la sua dimensione e consistenza, richieda l'attività organizzativa e direzionale di detto equiparato, e tale attività copra almeno un terzo di quelle esigenze. (V 9288/87, mass n 456473; (V 3653/86, mass n 446557).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)