Sez. L, Sentenza n. 9254 del 14/05/2004 (Rv. 572891 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato - Legittimazione del Presidente - Configurabilità - Delibera del consiglio di amministrazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
Poiché, in base al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'INARCASSA ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, il potere di agire in giudizio a nome della Cassa e di conferire ai difensori la procura alle liti spetta al Presidente della Cassa stessa, senza che, in mancanza di una specifica previsione normativa o statutaria, sia necessaria una delibera del consiglio di amministrazione, essendo l'autorizzazione dell'organo collegiale prescritta in via generale solo per gli enti pubblici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)