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Sez. 2, Sentenza n. 8000 del 18/07/1991 (Rv. 473219 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - Mancata iscrizione all'albo | Ragioniere - Difetto di iscrizione all'albo - Rapporto tra professionista e cliente - Conseguenze - Nullità - Diritto del professionista al compenso - Esclusione - Attività svolta dal professionista, pur iscritto all'albo, in settori estranei alla propria categoria - Rapporto con il cliente - Nullità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473219-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - Mancata iscrizione all'albo

L'iscrizione all'Albo quale condizione indeclinabile per l'esercizio della professione deriva per i ragionieri dalla norma generale dell'art. 2229 cod. civ. e dal D.P.R. n. 1068 del 1953, e successive modificazioni, che disciplina la loro attività. In conseguenza, ed in relazione all'art. 2231 cod. civ., il difetto di iscrizione all'albo determina la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, ai sensi dell'art. 1418 stesso codice, ed il contratto non produce effetto alcuno e così non attribuisce al professionista diritto al relativo compenso. L'anzidetta nullità, peraltro, sussiste anche nel caso che il detto professionista, pur regolarmente iscritto all'albo professionale, svolga in settori estranei alla propria categoria attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti iscritti in albi professionali diversi, ma non nell'ipotesi di attività per le quali l'anzidetta abilitazione non sia prevista, ancorché siano abitualmente svolte da professionisti iscritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, DPR 27/10/1953 num. 1068 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)