Sez. 2, Sentenza n. 5159 del 01/06/1990 (Rv. 467525 - 01)
NOTARIATO - OBBLIGHI DEI NOTAI - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - ABROGAZIONE DA PARTE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 650 DEL DIVIETO, IMPOSTO AI NOTAI, DI REDIGERE ATTI DI TRASFERIMENTO DI BENI IN MANCANZA DEL CERTIFICATO CATASTALE - CONSEGUENZE - ONERE DI ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI CATASTALI A CARICO ESCLUSIVO DEL NOTAIO - INSUSSISTENZA - DOVERE DEL VENDITORE DI FORNIRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE AL NOTAIO - SUSSISTENZA.*
NOTARIATO - OBBLIGHI DEI NOTAI - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - ABROGAZIONE DA PARTE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 650 DEL DIVIETO, IMPOSTO AI NOTAI, DI REDIGERE ATTI DI TRASFERIMENTO DI BENI IN MANCANZA DEL CERTIFICATO CATASTALE - CONSEGUENZE - ONERE DI ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI CATASTALI A CARICO ESCLUSIVO DEL NOTAIO - INSUSSISTENZA - DOVERE DEL VENDITORE DI FORNIRE LA CERTIFICAZIONE CATASTALE AL NOTAIO - SUSSISTENZA.*
L'abrogazione da parte dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650 dell'art. 56 del R.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 (T.U. Delle leggi sul nuovo catasto), già modificato dall'art. 4 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (recante modificazioni alle procedure catastali), il quale faceva divieto ai notai di redigere Atti di trasferimento di beni in Mancanza della consegna ad opera delle parti del relativo certificato catastale, non comporta che l'Onere di acquisizione dei predetti certificati, i quali a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 650 del 1972 debbono essere allegati alle domande di voltura, incomba esclusivamente sul notaio, tenuto a richiedere la voltura ai sensi dell'art. 14 del citato decreto. Infatti l'Obbligo posto a carico del notaio, quando sia richiesto della stesura di un atto di trasferimento immobiliare, di procedere previamente, senza uno specifico incarico delle parti, alle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, non importa l'esonero del venditore dal dovere di prestare la necessaria collaborazione per la redazione dell'atto di trasferimento e dei conseguenti adempimenti che sono a carico del notaio rogante e di fornire i dati di identificazione dell'immobile venduto, tra cui la certificazione catastale, rientrando tale Obbligo nel generale dovere di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano respinto la domanda del venditore di risoluzione di un preliminare di vendita immobiliare ritenendo giustificato il mancato pagamento del saldo del prezzo da parte del compratore di fronte all'inosservanza del suddetto Obbligo per la redazione del rogito notarile da parte del venditore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Regio Decr. 09/10/1931 num. 1572 art. 55, Regio Decr. 09/10/1931 num. 1572 art. 56, Regio Decr. 09/10/1931 num. 1572 art. 57, Regio Decr. 09/10/1931 num. 1572 art. 57 bis, Regio Decr. 09/10/1931 num. 1572 art. 60, Legge 01/10/1969 num. 679 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 650 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)