Sez. 5 - , Sentenza n. 31025 del 30/11/2018 (Rv. 651569 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali.
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 28/09/1944 num. 359 art. 3, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 328 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)