diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13747 del 23/06/2011 (Rv. 618259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Designazione o nomina dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare - Decreto della corte d'appello emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l'amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 cod. civ. (richiamato dal successivo art. 411, primo comma, cod. civ.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720 com. 2, Cod. Civ. art. 384, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)