Sez. 1, Sentenza n. 34607 del 25/05/2023 Cc. (dep. 08/08/2023) Rv. 285279 - 01
CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI | Sentenza straniera riconosciuta - Recidiva ed effetti penali - Attualità - Esclusione - Mera possibilità - Fondamento.
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La sentenza straniera, riconosciuta ex art. 12 cod. pen. onde stabilire la recidiva o un altro effetto penale, non può essere intesa come provvedimento non esecutivo ai fini della richiesta di cancellazione dal certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, sull'assunto che non sia stata considerata in un determinato procedimento penale nazionale, posto che il riconoscimento presuppone la mera possibilità di produzione degli effetti penali e non la loro attualità. (Vedi: n. 3715 del 1984, Rv. 167232-01).
DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.; Cod. Pen. art. 12 CORTE COST.; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)