Sez. 1, Sentenza n. 25041 del 11/01/2012 Cc. (dep. 22/06/2012) Rv. 252732 - 01
CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI | Decreto penale di condanna - Benefici previsti dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen. - Cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale - Esclusione.
CASELLARIO GIUDIZIALE - ISCRIZIONI
In tema di decreto penale di condanna, tra i benefici previsti dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen. non rientra, quale effetto dell'estinzione del reato, anche la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, non essendo quest'ultima tassativamente elencata dall'art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002, lett. g) ed h), che si pone quale unica norma applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 687 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 52 del citato D.P.R.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 com. 1 n. 8 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 com. 1 n. 9 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)