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Sez. 5, Sentenza n. 2740 del 05/02/2009 (Rv. 606473 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisioni del giudice tributario - Pendenza dell'impugnazione - Sopravvenuto mutamento della ripartizione territoriale degli uffici di un'Agenzia fiscale - Rilevanza processuale - Esclusione - Fondamento - Principi del giusto processo - Conseguenze - Fattispecie relativa alla successione all'unico ufficio distrettuale delle imposte dirette di più uffici dell'Agenzia delle entrate con diversa competenza territoriale.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606473-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il mutamento, con atto amministrativo di organizzazione, della ripartizione di competenza territoriale degli uffici di un'Agenzia fiscale, adottato in pendenza di un termine d'impugnazione, è un atto interno privo di rilevanza giuridica esterna processuale, in ragione del principio della buona fede oggettiva del contribuente, regolativo del processo tributario. Pertanto, la sentenza emessa su ricorso dell'ufficio tributario sorto a seguito dell'atto di riorganizzazione, ma privo di competenza, non può considerarsi inefficace, e non consente quindi all'ufficio competente di reiterare l'impugnazione, poiché altrimenti si darebbe vita ad un processo ingiusto che, in quanto conseguente ad un atto unilaterale di una delle parti, sarebbe il frutto di un abuso del diritto di difesa per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione, dell'attribuzione al suo titolare della "potestas agendi". (Fattispecie in cui, pendendo il termine di impugnazione di sentenza della Commissione tributaria provinciale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette erano succeduti, nella stessa città, più uffici dell'Agenzia delle entrate, ciascuno con propria competenza territoriale e, dichiarato inammissibile un primo ricorso proposto da uno di detti uffici, incompetente, era stato proposto un secondo ricorso dall'ufficio competente, che la Commissione Tributaria, con sentenza confermata dalla S.C. in base agli enunciati principi, aveva dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)