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Sez. 1, Sentenza n. 3554 del 09/12/1971 (Rv. 355229 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - PARTECIPAZIONE DEL CEDENTE AL GIUDIZIO RESTAURATO DAL CESSIONARIO CONTRO IL DEBITORE CEDUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355229-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO - PARTECIPAZIONE DEL CEDENTE AL GIUDIZIO RESTAURATO DAL CESSIONARIO CONTRO IL DEBITORE CEDUTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione; e nell'ipotesi di Esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto, non e necessaria la partecipazione del cedente al processo. (V 1932'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)