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Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 (Rv. 543615 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Controversia tra debitore ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario con il cedente - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543615-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)