Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 02/02/2001 (Rv. 543615 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Controversia tra debitore ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario con il cedente - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)