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Sez. L, Sentenza n. 16383 del 18/07/2006 (Rv. 591697 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto - Partecipazione del cedente al giudizio instaurato dal cessionario nei confronti del debitore ceduto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591697-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente. (Fattispecie in cui il lavoratore dipendente aveva ceduto al sindacato una quota della sua retribuzione pari all'ammontare del contributo sindacale, e debitore ceduto, convenuto in diritto dal sindacato per il pagamento, era il datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)