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Sez. L, Sentenza n. 4952 del 16/05/1998 (Rv. 515537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Diritto di critica nei confronti del datore - Modalità - Rispetto della verità oggettiva - Necessità - Modalità idonee a ledere il decoro dell'impresa datoriale - Obbligo di fedeltà - Violazione - Sussistenza - Licenziamento - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

L'esercizio da parte del lavoratore, anche se investito della carica di rappresentante sindacale aziendale, del diritto di critica (manifestata nella specie attraverso articoli ed interviste su quotidiani) nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)