Sez. L, Sentenza n. 1622 del 15/02/1988 (Rv. 457659 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO AL MOMENTO GENETICO E NON A QUELLO ESECUTIVO DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITÀ - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO AL MOMENTO GENETICO E NON A QUELLO ESECUTIVO DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE.*
Il principio della "territorialità", che informa la disciplina giuridica della tutela del lavoro subordinato, deve essere riferito al momento "genetico" del rapporto, individuato nel luogo dove si perfeziona il contratto, dove, cioè, viene assunto il lavoratore, senza che possa rilevare il luogo di esecuzione della prestazione. Pertanto è soggetto al regime giuridico previsto dalla legge italiana anche con riguardo agli obblighi contributivi del datore di lavoro il rapporto di lavoro sorto nel territorio nazionale, con la conclusione del relativo contratto, ancorché svoltosi in territorio estero. (V 4003/87, mass n 452806; (V 1499/86, mass n 444879).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 38, Preleggi art. 25, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)