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Sez. L, Sentenza n. 1499 del 06/03/1986 (Rv. 444879 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORE IN ITALIA MIGRANTE IN FRANCIA ED IN SVIZZERA - CUMULO COMPLESSIVO DEI PERIODI ASSICURATIVI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444879-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORE IN ITALIA MIGRANTE IN FRANCIA ED IN SVIZZERA - CUMULO COMPLESSIVO DEI PERIODI ASSICURATIVI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*

Soltanto con convenzioni o accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, è dato ovviare al principio della territorialità delle varie legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale ed apprestare, mediante il coordinamento dei sistemi vigenti in ciascun Paese, una protezione del lavoratore migrante che gli consenta di saldare le posizioni previdenziali acquisite nei vari paesi e quindi di cumulare i relativi singoli periodi assicurativi allo scopo di raggiungere l'anzianità assicurativa prevista dalla legislazione del Paese a carico del quale il lavoratore medesimo chiede la pensione. Pertanto ove il lavoratore abbia lavorato oltre che in Italia, in Francia ed in svizzera, non può ottenere il cumulo complessivo dei periodi assicurativi giacché mentre Italia e Francia sono legate dalla normativa comunitaria europea in materia di sicurezza sociale (regolamenti n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del 21 marzo 1972) e Italia e svizzera sono legate dalla convenzione 14 dicembre 1962 resa esecutiva in Italia dalla legge 31 ottobre 1963 n. 1781, non vi è alcun accordo internazionale che vincoli i tre paesi suddetti, con la conseguenza che i periodi assicurativi maturati in Italia possono essere saldati separatamente o con quelli maturati in Francia o con quelli maturati in svizzera. (V 4953, mass n 408829).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 14/12/1962, Legge 31/10/1963 num. 1781, Legge Straniera min. CEE 14/01/1971 num. 1408 art. 38, Legge Straniera min. CEE 21/03/1972 num. 574 art. 15, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)