Sez. 3, Sentenza n. 11870 del 10/12/2003 Ud. (dep. 12/03/2004) Rv. 230099 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Concessione del termine a difesa nell'ipotesi di sostituzione del difensore non comparso ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., comma quarto - Esclusione - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen. - che prevede la concessione di un termine al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità o di abbandono della difesa - trova applicazione solo nel caso in cui il difensore abbia definitivamente cessato dal suo ufficio e non è applicabile, invece, nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma quarto cod. proc. pen., un sostituto al difensore non comparso, in quanto quest'ultimo ha solo momentaneamente sospeso la sua funzione processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)