Sez. 2, Sentenza n. 6015 del 30/04/1999 Ud. (dep. 12/05/1999) Rv. 213381 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Concessione del termine a difesa anche nell'ipotesi di sostituzione del difensore non comparso per contemporaneo impegno professionale - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA
In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen. - che prevede la concessione di un termine <<di norma non inferiore a tre giorni>> al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa - non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 108 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)