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Sez. 5, Sentenza n. 51 del 16/01/1987 Cc. (dep. 06/03/1987) Rv. 175274 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE: USO DI FORMULA DI STILE.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175274-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DELL'IMPUTATO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE: USO DI FORMULA DI STILE.*

Ai fini (del rigetto dell'istanza di libertà provvisoria), la valutazione della pericolosità dell'imputato deve tradursi nella dimostrazione di una concreta e rilevante possibilità di eventi dannosi nel caso di restituzione dell'imputato nello stato di libertà. Essa deve essere espressa non in formule di stile, prive di concretezza, ma in un effettivo apprezzamento del fatto e del comportamento dell'imputato, nelle loro concrete modalità di estrinsecazione. (nella specie è stato ritenuto insufficiente la motivazione consistente in un generico richiamo alla gravità dei reati e ad asserite ragioni evidenti di cautela processuale). (V mass n 164189; (Conf mass n 170986).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)