Sez. 2, Sentenza n. 1562 del 13/04/1984 Cc. (dep. 14/05/1984) Rv. 164189 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESAME DELLE CIRCOSTANZE DEL FATTO E DELLA PERSONALITÀ DELLO IMPUTATO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA DELLA PROBABILITÀ DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ESAME DELLE CIRCOSTANZE DEL FATTO E DELLA PERSONALITÀ DELLO IMPUTATO - NECESSITÀ - SUSSISTENZA DELLA PROBABILITÀ DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA COLLETTIVITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
Ai fini della concessione della libertà provvisoria l'esame del giudice deve rivolgersi alle circostanze del fatto ed alla personalità dell'imputato, in funzione dell'accertamento della pericolosità sociale qualificata sul piano della prevenzione da quei reati che pongono in pericolo la tutela della collettività. Pertanto il giudice deve porre a fondamento del suo giudizio tali elementi e valutare l'esigenza rappresentata dalla sussistenza o meno della probabilità che l'imputato, lasciato libero, possa commettere reati contro la collettività. (V mass n 162071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)