Sez. 1, Sentenza n. 12277 del 22/03/2002 Ud. (dep. 28/03/2002) Rv. 221372 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO | Normativa sopravvenuta concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali rese prima del 25 febbraio 2000 da chi si sia sempre volontariamente sottratto all'esame - Citazione del dichiarante al fine di verificare la persistente volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - IMPUTATO IN PROCEDIMENTO CONNESSO
In tema di 'giusto processò, la possibilità prevista dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 26, comma 4, della legge 1 marzo 2001 n. 63, di utilizzazione delle dichiarazioni extradibattimentali già acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, trova applicazione ove si tratti di dichiarazioni provenienti da chi, per libera scelta, si è 'semprè sottratto all'esame dibattimentale. Ne consegue che, al fine di accertare la persistenza della volontà del dichiarante di sottrarsi all'esame, deve esserne disposta la citazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 513, Legge 03/01/2001 num. 63 art. 26 quater CORTE COST., Decreto Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 25/02/2000 num. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)