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Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Ud. (dep. 16/02/2005) Rv. 231303 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - atti non ripetibili | Dichiarazioni non assunte nel contraddittorio - Giusto processo - Condizioni - Irreperibilità del dichiarante - Apprezzamento.
Stato
decisa il 2004-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231303-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - letture consentite - atti non ripetibili

L'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 1° marzo 2001 n. 63 (sul "giusto processo"), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione degli articoli 512 e 513 cod. proc. pen., in particolare in ragione dell'acclarata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dall'art. 111, comma quinto, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)