Sez. 3, Sentenza n. 23282 del 22/04/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 229424 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione per cause non prevedibili - Irreperibilità del teste - Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da cittadini stranieri nelle indagini preliminari - Motivazione circa l' imprevedibilità della irreperibilità - Necessità - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
La lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da testimoni cittadini stranieri - per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame testimoniale ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.- è legittima nel caso in cui il teste risulti irreperibile e tale irreperibilità non risulti prevedibile al momento della precedente assunzione delle sue dichiarazioni: pertanto il giudice deve valutare tutti gli elementi che possono avere rilevanza ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del testimone, dando completa e logica motivazione del proprio giudizio. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto la motivazione del giudice di merito, per il quale la mera nazionalità extracomunitaria delle testimoni ed il fatto che le stesse fossero dedite alla prostituzione erano sufficienti a prevedere la loro irreperibilità, illogica ed anche carente, per la mancata considerazione della circostanza che le testimoni, dopo l'esame da parte degli organi di polizia giudiziaria, erano state ricoverate presso una struttura protetta della p.g.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)