Sez. 1, Sentenza n. 159 del 20/01/1976 (Rv. 378800 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO PER IL CAPITALE - RICONOSCIMENTO PER GLI INTERESSI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO PER IL CAPITALE - RICONOSCIMENTO PER GLI INTERESSI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'accertamento se una determinata manifestazione di volonta contenga il riconoscimento dell'altrui diritto, col conseguente effetto di interrompere la prescrizione, e riservato al giudice del merito. Ed e corretta la decisione del merito in cui si escluda che il riconoscimento di un debito del capitale implichi anche il riconoscimento del debito di interessi, ove non sia a questo chiaramente riferito, stante l'autonomia causale delle due obbligazioni. (Conf 2241/72, mass n 359545; (Conf 2379/70, mass n 348604; (Conf 1105/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)