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Sez. 1, Sentenza n. 2241 del 06/07/1972 (Rv. 359545 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359545-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*

L'accertamento se una determinata manifestazione di volonta contenga il riconoscimento dell'altrui diritto, con conseguente effetto di interrompere il corso della prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto di Competenza del giudice di merito e, quindi, non censurabile nel giudizio di Cassazione, ove sia sorretto da adeguata motivazione, priva di errori logico-giuridici. (nella specie, e stato ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito secondo cui i pagamenti delle rate annuali della imposta di successione definita mediante concordato, non potevano spiegare effetto interruttivo in relazione alla diversa pretesa tributaria di interessi che non aveva ancora formato oggetto di accertamento al momento della stipula della convenzione di dilazione di pagamento dell'imposta complementare, quale definita in Sede di concordato). (Conf 2379'70, mass n 348604; 1105'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)