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Sez. L, Sentenza n. 9800 del 09/10/1997 (Rv. 508654 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Presupposti del relativo diritto - Preesistenza dello stato di gravidanza alla costituzione del rapporto di lavoro (anche a termine) - Elemento ostativo - Esclusione - Previo inizio delle prestazioni - Necessità - Esclusione - Legge n. 1204 del 1971 - Attuazione dei principi dell'art. 37 Cost. - Configurabilità - Deroga ai requisiti contributivi dell'indennità di malattia - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508654-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

La preesistenza dello stato di gravidanza alla costituzione del rapporto di lavoro, anche a termine, non costituisce elemento ostativo del diritto della lavoratrice all'indennità di maternità, anche se prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria (ordinaria oppure anticipata per disposizione dell'Ispettorato del lavoro) non vi è stato inizio di fatto della prestazione lavorativa. In tal senso depone sia la finalità della legge n. 1204 del 1971, attuativa dell'art. 37, primo comma, Cost., sia la precisazione dell'art. 15, ultimo comma, della legge citata, secondo cui la corresponsione dell'indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa (anche in deroga dei richiamati criteri applicabili all'assicurazione contro le malattie e quindi in particolare delle limitazioni stabilite nei confronti dei lavoratori a termine dall'art. 5, della legge n. 638 del 1983). D'altra parte, la erogazione diretta da parte dell'I.N.P.S. delle prestazioni di maternità nel caso di assunzione a termine di lavoratori stagionali (cfr. art. 1 D.L. n. 663 del 1979, convertito dalla legge n. 33 del 1980) contrasta il pericolo di simulazione del contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 com. 1, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)