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Sez. L, Sentenza n. 13554 del 21/07/2004 (Rv. 574742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici addette ai lavori socialmente utili - Diritto alla tutela per maternità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Anche le lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili, nei cui confronti non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla tutela della maternità, prevista dalla legge n. 1204 del 1971, e pertanto se non godono di una precedente copertura assicurativa spetta loro, per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, una indennità a carico dell'INPS pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno, in base a quanto ora espressamente previsto dall'art. 8, comma quindicesimo, del D.Lgs. n. 468 del 1997, che effettua una ricognizione di un principio già presente nell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)