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Sez. 3, Sentenza n. 3316 del 27/10/1972 (Rv. 361139 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - RIGETTO DEGLI APPELLI DI ENTRAMBI I LITIGANTI - COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE - CONFERMA DELLA CONDANNA DEL SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361139-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - RIGETTO DEGLI APPELLI DI ENTRAMBI I LITIGANTI - COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE - CONFERMA DELLA CONDANNA DEL SOCCOMBENTE IN PRIMO GRADO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il regolamento delle spese processuali e riservato al potere discrezionale del giudice di merito, al quale spetta la valutazione dell'entita della soccombenza e l'apprezzamento sull'opportunita della compensazione totale o parziale delle spese stesse, con il solo limite di non porle a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, non e censurabile in Sede di legittimita la decisione del giudice di appello che, nel respingere i gravami proposti da entrambe le parti, compensi parzialmente le spese del giudizio d'impugnazione e mantenga, invece, ferma la condanna al pagamento delle spese emessa, nel giudizio di primo grado, nei confronti della parte in esso soccombente. (V 2603'70, mass n 348993; 1949'70, mass n 347986).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)