Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 24/02/2005 (Rv. 583183 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giudizio per l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - In procedimenti esecutivi (nella specie, per rilascio di immobile a seguito di convalida di sfratto) - Legittimazione passiva esclusiva del Ministero della giustizia - Sussistenza - Cause del ritardo - Irrilevanza.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
La legittimazione passiva nei giudizi di equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo esecutivo (nella specie, di rilascio di immobile a seguito di convalida di sfratto) spetta in via esclusiva al Ministero della giustizia, prescindendo da ogni distinzione tra le cause del ritardo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)