Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 22/03/2016 (Rv. 639264 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno per tardivo esercizio di poteri amministrativi - Accertamento della responsabilità della P.A. - Elemento soggettivo - Illegittimità dell'atto - Rilevanza - Limiti e criteri - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In caso di domanda di risarcimento dei danni per il tardivo rilascio di una autorizzazione amministrativa, avvenuta dopo l'annullamento del provvedimento di diniego, intervenuto a distanza di anni dall'originaria istanza, seppure la prova del dolo o della colpa della P.A., della cui prova è onerato il danneggiato, non possa desumersi dalla sola illegittimità del provvedimento, positivo o negativo, non possono essere considerati sufficienti ad escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo, quantomeno della responsabilità colposa, né l'avvenuto annullamento di atti regolamentari generali dello stesso ente disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, atteso l'obbligo della P.A. di organizzare la propria attività per assicurare il tempestivo esame delle legittime aspettative dei privati, né la sussistenza di un controverso elemento impeditivo al rilascio dell'autorizzazione, ove il diniego, fondato esclusivamente su quest'ultimo, sia stato giudicato illegittimo dal giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio una decisione che aveva ritenuto giustificabile un ritardo di diciassette anni nell'adozione di un provvedimento di autorizzazione per l'apertura di una autoscuola a causa di precedenti dinieghi, poi dichiarati illegittimi, motivati da un precedente penale del richiedente, che aveva fatto ritenere non sussistere il requisito della buona condotta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)