Sez. L - , Sentenza n. 825 del 19/01/2021 (Rv. 660280 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Responsabilità risarcitoria della P.A. da mancata tempestiva assunzione - Accertamento della colpa della P.A. - Presupposti - Sindacato in sede di legittimità per violazione di legge - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la responsabilità risarcitoria della P.A. per mancata tempestiva assunzione del lavoratore postula, ai fini dell'accertamento della colpa, l'esatta identificazione delle regole e dei principi che devono ispirare l'azione amministrativa, alla stregua di un giudizio che può essere sindacato in sede di legittimità per violazione di legge qualora l'esclusione o l'affermazione della colpa sia il risultato di un'individuazione non corretta dei principi in questione, venendo in rilievo le regole giuridiche alla luce delle quali deve essere espressa la valutazione sull'illiceità dell'atto o della condotta. (Nella specie, la S.C. - in relazione a vicenda in cui la vincitrice di un concorso pubblico, posposta, nelle procedure di assunzione, ad altri candidati collocatisi dietro di lei in graduatoria, aveva ottenuto l'assunzione solo dopo che il giudice amministrativo aveva ritenuto illegittimo l'operato della P.A., la quale non aveva tuttavia proceduto alla pronta instaurazione del rapporto a causa del sopravvenuto blocco delle assunzioni - ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la colpa dell'amministrazione sulla base del solo presupposto della mancanza di una norma che espressamente le imponesse di definire le procedure successive all'approvazione della graduatoria nel rispetto dell'ordine fissato da quest'ultima, senza valutare se tale necessità non discendesse dai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)