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Sez. 5, Sentenza n. 10334 del 07/05/2007 (Rv. 598823 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Principio di competenza - Imputazione dei costi - Per l'attività di revisione del bilancio - Al periodo d'imposta successivo alla data di chiusura del bilancio - Fondamento - Per l'attività di intermediazione contrattuale - All'anno di svolgimento dell'attività.
Stato
decisa il 2007-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598823-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di reddito d'impresa, alla luce del principio di competenza fissato dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il costo per consulenze relative all'attività di revisione del bilancio di un determinato anno di una società per azioni, bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno stesso, deve essere imputato, non potendo essere stata resa la prestazione in parola che dopo quell'anno, ad un periodo d'imposta successivo; del pari, i costi per l'attività di intermediazione contrattuale svolta in un determinato anno devono essere imputati a quell'anno, indipendentemente dal periodo d'imposta nel quale si realizzano i ricavi derivanti dall'esecuzione dei contratti oggetto d'intermediazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)