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Sez. 5, Sentenza n. 2892 del 27/02/2002 (Rv. 552632 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Formazione del reddito - Esercizio di competenza - Componenti di cui non siano ancora certi l'esistenza o l'ammontare - Computo - Regola posta dall'art. 75 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Portata - Componenti comunque noti prima della presentazione della dichiarazione - Inclusione.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552632-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la regola, dettata dall'art. 74, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - secondo cui i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso vanno calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni -, mira contemporaneamente a salvaguardare tanto la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza che l'esigenza di non addossare ai contribuenti un onere troppo difficile da rispettare, e va interpretata nel senso che il dovere di conteggiarle nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi e a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. In tal senso depone anche la correlativa disposizione del d.P.R. n. 600 del 1973 - che consente alle società ed agli enti il cui bilancio dev'essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, di inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione fino al termine per la per la presentazione della dichiarazione -, altamente significativa anche perché poi estesa ad ogni soggetto in regime di contabilità semplificata (art. 9, comma primo, lettera b, del D.L. n. 69 del 1989), e, soprattutto, in linea con la direttiva CEE 18/7/1978, secondo la quale occorre tener conto di tutte le perdite e i rischi, anche se conosciuti soltanto fra la data di chiusura del bilancio ed il giorno della sua compilazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 9 com. 1 lett. B, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)