Sez. 5, Sentenza n. 9096 del 06/06/2012 (Rv. 622941 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Costi per prestazioni di servizi - Momento dell'imputazione - Ultimazione della prestazione - Diverso momento di pagamento - Irrilevanza - Fattispecie relativa al pagamento di commissioni bancarie erogate in relazione alla solvenza dei clienti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In tema di reddito d'impresa, le spese relative all'acquisizione di servizi, a norma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni dalle quali derivano i servizi sono ultimate, non avendo alcun rilievo il momento in cui viene effettuato il pagamento, con l'unica eccezione dei contratti di locazione, mutuo, assicurazione o altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, in relazione ai quali le spese per i corrispettivi sono imputabili all'esercizio di maturazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione all'attività di intermediazione svolta da alcune banche al fine della stipula di un contratto di "leasing", aveva ritenuto imputabili all'esercizio in cui questo era stato concluso anche le spese sostenute per il pagamento della parte di corrispettivo versata successivamente, al termine di un periodo di osservazione di un anno, in funzione delle inadempienze verificatesi, in forza di apposita clausola contrattuale).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)