Sez. U, Sentenza n. 1580 del 01/03/1990 (Rv. 465610 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ "UNA TANTUM" - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ "UNA TANTUM" - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La domanda, con la quale un dipendente dell'INAM, cessato dal servizio, chieda la condanna del ministero del tesoro, ufficio liquidazione enti soppressi, al pagamento dell'indennità "una tantum", prevista per il personale che non abbia maturato il diritto a pensione, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ancorché venga formulata in termini di ripetizione dei contributi versati all'apposito fondo, poiché detta indennità, pur assolvendo una funzione genericamente previdenziale, non è ricollegabile ad un rapporto, con enti di previdenza, distinto a diritti ed obblighi strettamente inerenti a tale ultimo rapporto. (V 6173/87, mass n 454482; (V 2805/87, mass n 451928).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)