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Sez. T, Ordinanza n. 30950 del 03/12/2024 (Rv. 673268-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Ricorso introduttivo - Redazione e sottoscrizione cartacee - Trasformazione in copia-immagine - Notificazione a mezzo pec - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673268-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 1 lett. A, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)