Sez. L, Sentenza n. 664 del 01/02/1985 (Rv. 438870 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI - NOZIONE - SOMME ACCANTONATE PER CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI - NOZIONE - SOMME ACCANTONATE PER CONTRATTO COLLETTIVO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici), ampliando il concetto di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, vi include tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, dal datore di lavoro e in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme corrisposte per uno dei titoli compresi nel tassativo elenco della stessa norma, il quale è insuscettibile di ampliamenti analogici. Pertanto, hanno natura retributiva, con conseguente assoggettamento a contribuzione assicurativa, le somme accantonate per disposizione di contratto collettivo ove esse non siano assimilabili all'indennità di anzianità (esclusa dalla retribuzione imponibile ai sensi del n. 3 dell'articolo citato), i cui connotati essenziali vanno riscontrati, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ., nel tempo della maturazione del diritto e del versamento della somma (all'atto della cessazione del rapporto), nella funzione di retribuzione differita della stessa e nella sua struttura proporzionale alla durata del rapporto, con riferimento all'ultima retribuzione ed alla categoria di appartenenza. (V 5191/83, mass n 430056; (V 6513/82, mass n 424143; (V 391/82, mass n 418086).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)