Sez. L, Sentenza n. 3357 del 02/06/1982 (Rv. 421339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI CONTRAENTI O ADESIONE ALLA DISCIPLINA STABILITA DA DETTI CONTRATTI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI CONTRAENTI O ADESIONE ALLA DISCIPLINA STABILITA DA DETTI CONTRATTI - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
I contratti collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentati; pertanto, la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle relative associazioni sindacali contraenti o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita. (V 5719/79, mass n 402329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)