Sez. 6, Sentenza n. 1932 del 20/04/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216893 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Allegazione di nuove prove - Valutazione della rilevanza di esse ai fini di un possibile esito positivo del giudizio di revisione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato; è pertanto richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine alla rilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata su prove nuove, sia per l'intrinseca inidoneità delle suddette prove a condurre ad un giudizio di proscioglimento, sia per la loro inidoneità a scalfire la valenza probatoria degli elementi già in precedenza raccolti, non presentato esse un apprezzabile collegamento con i punti della decisione ritenuti vulnerabili dall'istante in revisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)