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Sez. 1, Sentenza n. 3647 del 28/05/1996 Cc. (dep. 09/08/1996) Rv. 205685 - 01

Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere | Richiesta basata su prove nuove - Giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza - Criteri - Fattispecie in tema di prove costituite da intercettazioni telefoniche.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205685-01

Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere

In tema di revisione, e con riferimento alla valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., quando detta richiesta sia proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, l'eventuale giudizio di manifesta infondatezza può e deve trarsi da una valutazione che abbia ad oggetto non solo l'affidabilità della dedotta circostanza, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione. Tale giudizio si differenzia da quello esaustivo della domanda di revisione, di cui all'art. 637 cod. proc. pen., nel fatto che i criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, non penetrano in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale in esame, ma consentono di pervenire a conclusioni decisorie in via immediata e diretta. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito, la quale aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione osservando che le intercettazioni telefoniche, indicate come prova nuova, erano state tutte prese in considerazione nel giudizio di cognizione, anche se solo quelle più significative erano poi state indicate nella sentenza, e che la nuova chiave di lettura, proposta dal richiedente, di alcune di dette telefonate non appariva credibile, in relazione al linguaggio criptico in esse adoperato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)