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Sez. 1, Sentenza n. 4187 del 18/06/1996 Cc. (dep. 18/07/1996) Rv. 205323 - 01

Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere | Inammissibilità per manifesta infondatezza - Compatibilità con la ritenuta novità delle "prove" addotte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205323-01

Impugnazioni - Revisione - Richiesta - Declaratoria di inammissibilità - In genere

In tema di revisione, attesa la espressa previsione nell'art. 634 cod. proc. pen. come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della "manifesta infondatezza" della medesima, con attribuzione, quindi, alla Corte d'Appello, di un limitato potere dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, ne deriva che non è, di per sè, contraddittoria la motivazione sulla base della quale la corte d'appello, pur riconoscendo il carattere di novità delle "prove" proposte dal richiedente, dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)