Sez. 1, Sentenza n. 20943 del 23/01/2013 Cc. (dep. 15/05/2013) Rv. 255321 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Ricorso per Cassazione - Avverso ordinanza del tribunale del riesame relativa a misura coercitiva emessa da giudice incompetente - Scadenza del termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione al giudice competente - Conseguenze - Inammissibilità originaria o sopravvenuta - Distinzione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
È inammissibile "ab origine" il ricorso per Cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame, relativa a misura coercitiva emessa da giudice incompetente, proposto dopo la scadenza del termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione al giudice competente; diventa, invece, "ex post" inammissibile il ricorso, quando la scadenza del termine di venti giorni intervenga dopo la proposizione del medesimo gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)