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Sez. 5, Sentenza n. 28563 del 27/06/2007 Cc. (dep. 18/07/2007) Rv. 237570 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Provvedimento emesso ex art. 27 cod.proc.pen. - Effetti sostitutivi - Conseguenze in tema di riesame.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237570-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal giudice per le indagini preliminari che, contestualmente, si dichiari incompetente viene, a tutti gli effetti, sostituito dalla ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, cioè entro i venti giorni previsti dall'art. 27 cod.proc.pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame, avente ad oggetto l'ordinanza del giudice incompetente, non ha effetto sullo "status libertatis" dell'imputato, il cui unico titolo è costituito dal provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talchè alla prima ordinanza non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)