Sez. U - , Ordinanza n. 20503 del 30/07/2019 (Rv. 654944 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Morte del mandante - Permanenza dell’obbligo nei confronti degli eredi - Controversia relativa - Natura successoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di giurisdizione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La domanda risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario, fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi, non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte; pertanto non può farsi applicazione di alcuno dei criteri indicati dall'art. 50 della legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1728, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)