Sez. U, Sentenza n. 27182 del 20/12/2006 (Rv. 594113 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Criteri di collegamento ai sensi della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 - Controversia relativa all'adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di conto corrente bancario intestato al "de cuius" - Natura - Qualità di erede dedotta dall'attore - Accertamento - Causa successoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Foro speciale dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali - Applicabilità - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Qualora l'attore, facendo valere la qualità di erede dell'intestatario di un conto corrente bancario intercorso con Istituto di credito con sede nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 198 del 1992), chieda l'adempimento delle prestazioni derivanti dal contratto nel quale assuma di essere subentrato al "de cuius", la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita; infatti, la causa non ha natura successoria, tale essendo, ai sensi dell'art. 50 della legge 218 del 1995 e dell'art. 22 cod. proc. civ., soltanto quella tra successori (veri o presunti) a titolo universale o particolare, atteso che la qualità di erede fatta valere dall'attore, integrando esclusivamente il titolo della sua legittimazione e non l'oggetto principale del giudizio, può essere accertato incidentalmente dal giudice avente giurisdizione sulle cause relative ad obbligazioni contrattuali
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 50, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)