Sez. L, Sentenza n. 6664 del 22/05/2000 (Rv. 536779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Violazione dell'obbligo di diligenza - Risarcimento dei danni - Colpa lieve - Sufficienza - Onere della prova - Ripartizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE
L'inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell'esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve; in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, compete al datore di lavoro la prova del danneggiamento del bene, affidato quale strumento di lavoro, e quindi dell'inadempimento del lavoratore e a quest'ultimo la prova liberatoria a norma dell'articolo 1218 cod. civ. della non imputabilità del fatto dannoso per caso fortuito o forza maggiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)