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Sez. L, Sentenza n. 150 del 08/01/2001 (Rv. 542978 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Principio della immediatezza della contestazione - Contestazione non immediatamente successiva all'infrazione addebitata - Accertamento del giudice - Indicazione delle ragioni che escludono l'illegittimità della sanzione - Obbligatorietà - Valutazione del comportamento del datore di lavoro ex art. 1175 e 1375 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542978-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Con riferimento al procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare, ex art. 7 legge n. 300 del 1970, il giudice deve valutare se sussista o meno l'immediatezza della contestazione, in relazione alle esigenze del datore di lavoro nell'accertamento delle infrazioni, avendo comunque riguardo anche al comportamento dello stesso datore di lavoro alla stregua degli art. 1175 e 1375 cod. civ. e indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione addebitata (nella specie - relativa al licenziamento disciplinare irrogato all'ufficiale esattoriale di una società di esazione tributi per ammanchi di cassa - la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto giustificato il notevole ritardo - anche di diversi anni - della contestazione rispetto alle infrazioni addebitate, in base all'esigenza della società di riorganizzare l'attività di controllo nel periodo iniziale della sua gestione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)