Sez. U, Sentenza n. 5601 del 06/11/1984 (Rv. 437278 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIFETTO DEL POTERE DEL GIUDICE DI STATUIRE SULLA DOMANDA PER EFFETTO DI UN COMPROMESSO PER ARBITRATO IRRITUALE - DEDUCIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - DIFETTO DEL POTERE DEL GIUDICE DI STATUIRE SULLA DOMANDA PER EFFETTO DI UN COMPROMESSO PER ARBITRATO IRRITUALE - DEDUCIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
Il difetto del potere del giudice di statuire sulla domanda, tanto in via ordinaria, quanto in via cautelare, per effetto di un compromesso per arbitrato irrituale, non investe una questione di giurisdizione, e, pertanto, non può essere dedotto con istanza di regolamento preventivo, tenuto conto che quel compromesso, traducendosi in un mandato agli arbitri per l'espletamento di una attività negoziale in sostituzione delle parti (e non di una attività di natura giurisdizionale), determina l'improponibilità della domanda per rinuncia all'Azione. (V 5314/82, mass n 423109; (V 4251/79, mass n 400766).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)