Sez. 1, Sentenza n. 5681 del 30/10/1979 (Rv. 402279 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA DETERMINATA NORMA - DIVERSA ED AUTONOMA CONTROVERSIA FONDATA SULL'APPLICAZIONE DI TALE NORMA - SOSPENSIONE NECESSARIA DI QUESTO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 295 COD PROC CIV E 23 DELLA LEGGE N 87 DEL 1953 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA DETERMINATA NORMA - DIVERSA ED AUTONOMA CONTROVERSIA FONDATA SULL'APPLICAZIONE DI TALE NORMA - SOSPENSIONE NECESSARIA DI QUESTO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 295 COD PROC CIV E 23 DELLA LEGGE N 87 DEL 1953 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La conoscenza legale, per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, della questione di incostituzionalita di una determinata norma, sollevata in un processo, non implica l'Obbligo di sospendere, a norma dell'art 295 cod proc civ, altro procedimento nel quale la norma stessa debba trovare applicazione, ma secondo il disposto dell'art 23 della legge 11 marzo 1953 n 87, comporta soltanto l'Obbligo del giudice, di riesaminare, d'ufficio, la Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, onde, anch'egli, trasmettere gli Atti alla Corte costituzionale. Detto principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art 3 della Costituzione, in quanto il distinto trattamento delle parti del procedimento sospeso e delle parti del procedimento pendente si ricollega alla diversita delle rispettive situazioni ed alla necessaria autonomia delle decisioni di giudici diversi. (V 5457/77, mass n 389111; (V 3454/77, mass n 387003).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)