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Sez. 1, Sentenza n. 26359 del 07/12/2011 (Rv. 620835 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Verificazione dei crediti - Procedimento amministrativo - Sussistenza - Deposito dello stato passivo - Osservazioni dei creditori - Presupposto di ammissibilità dell'opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620835-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nella liquidazione coatta amministrativa, la verificazione dei crediti consiste in un procedimento amministrativo, mentre il deposito dello stato passivo integra il presupposto per le contestazioni da parte dei creditori innanzi al giudice ordinario; da ciò consegue che, come anche risulta sulla base della interpretazione letterale dell'art. 207 legge fall., la presentazione delle osservazioni e delle istanze da parte dei creditori, dopo aver ricevuto la comunicazione del commissario liquidatore, costituisce una mera facoltà d'intervento nel procedimento amministrativo, ma non già un onere o un obbligo, a pena d'inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)