Sez. 2, Sentenza n. 408 del 19/01/1979 (Rv. 396525 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ANCHE IN ORDINE ALLA FASE MONITORIA - CONSEGUENTE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DELL'INGIUNZIONE - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA FUNZIONALE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ACCERTAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE ANCHE IN ORDINE ALLA FASE MONITORIA - CONSEGUENTE.*
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, nonche sull'inesistenza del credito fatto valere dal ricorrente, il giudice dell'opposizione il quale, ritenuta la sua incompetenza nella fase monitoria, rimetta le parti dinanzi al giudice competente per il merito, a norma dell'art 50 cod proc civ, non emette alcuna pronuncia declinatoria della propria Competenza funzionale, in quanto egli decide la causa di opposizione, con la revoca implicita del decreto ingiuntivo perche emesso da giudice incompetente, limitandosi a rimettere all'altro giudice, competente ab initio, solo l'esame, autonomo e indipendente, della controversia sul merito della domanda del preteso creditore. Pertanto, ove a seguito di regolamento di Competenza avverso tale pronuncia del giudice dell'opposizione all'ingiunzione sia riconosciuta la sua Competenza anche nella fase monitoria, il giudizio di opposizione davanti a lui deve proseguire con la cognizione del merito dell'opposizione e dell'eventuale riconvenzionale dipendente dallo stesso titolo dell'ingiunzione, rientrante nella sua Competenza. (Conf 3008/76, mass n 381783).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)